L'articolo 41 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 41. - I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art151 · fonte del testo