Nella sezione II del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, prima dell'articolo 52 e' inserito il seguente: "Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art153 · fonte del testo