I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:

  • a)dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione;
  • b)dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 490/2000

    Questione infondata
    14 novembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a) del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in…

    Art. 135 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 5 c.p.c. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art135 · fonte del testo