Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale. Quando e' stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.

Testo vigente dal 24 maggio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art134bis · fonte del testo