Art. 58 — Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Nell'articolo 725 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art58 · fonte del testo