Articolo abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.
Abrogato dal 10 dicembre 2000
Articolo abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.
Abrogato dal 10 dicembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1999 al 10 dicembre 2000. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1o gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti che prestano la loro attivita' all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e' attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare delle ritenute gravanti sul relativo reddito di lavoro dipendente. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505~art15 · fonte del testo
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