Al personale citato negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Peraltro per il personale che presti servizio per meno di sei ore al giorno il minimo di miglioramento di cui al terzo comma dell'art. 4 del citato decreto n. 778, e' calcolato in ragione di tanti sesti di L. 2500 quante sono le ore di servizio giornaliere.

Testo vigente dal 24 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505~art3 · fonte del testo