Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/2013

    Illegittimità dichiarata
    6 marzo 2013

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15- nonies , comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. Nella giurisprudenza di questa Corte è ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate, nel senso che, mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori ( ex plurimis , sentenza n. 227 del 1997). Peraltro, Il problema della tutela del conseguimento del minimo pensionistico è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la cui previsione è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n. 195 del 2000), la quale può incontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. Comunque, anche la suddetta deroga incontra a sua volta dei limiti fisiologici - definiti da questa Corte come «energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990) - oltre i quali neppure l'esigenza di tutelare il bene primario in oggetto può spingersi. Nel corso del tempo, detto limite fisiologico si è spostato in avanti, anche grazie alla giurisprudenza di questa Corte, la quale è stata al contempo costante nel ribadire che il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico mentre non gode di analoga protezione l'incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del massimo ( ex plurimis , sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000). Peraltro, all'univoco indirizzo descritto non ha fatto seguito un puntuale adeguamento delle diverse legislazioni di settore succedutesi nel tempo, per cui - anche nella normativa attualmente in esame riguardante i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa - la permanenza in deroga fino al settantesimo anno di età al fine del conseguimento del diritto minimo alla pensione non era contemplata. Ne consegue che, per questa parte il suindicato combinato normativo vigente al momento della cessazione dal servizio del dirigente sanitario di cui si tratta, risulta in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., nei termini dianzi detti. Viceversa, la modifica introdotta con l'art. 22 della legge n. 183 del 2010 risulta contenuta - sotto i profili evocati - entro i limiti della discrezionalità del legislatore in subiecta materia . Analogamente non sono costituzionalmente tutelati né un indiscriminato ed incondizionato diritto alla reintegrazione in servizio, senza alcuna considerazione delle esigenze organizzative dell'ente datore di lavoro né un diritto alla conferma nel medesimo incarico dirigenziale ricoperto dall'interessato all'atto della cessazione del servizio (laddove, ad esempio, venissero a mancare i requisiti oppure il posto di funzione non fosse più disponibile). Infatti, nell'ambito della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici i principi di buon andamento e di ragionevolezza di cui agli artt. 97 e 3 Cost. si realizzano di regola proprio attraverso la previsione di appropriati requisiti per l'accesso alle diverse funzioni dirigenziali, la coerenza tra dotazioni organiche ed assunzioni, il ragionevole bilanciamento tra tipi di funzioni attribuiti alle diverse figure professionali ed età-limite per il loro svolgimento.

    Art. 15 Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 22 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile

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  • Ordinanza n. 380/1994

    Questione infondata
    7 novembre 1994

    Non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost., ne' sotto il profilo del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la mancata attribuzione anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale della facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il rapporto dei suddetti medici col Servizio sanitario nazionale - definito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 313, "rapporto di lavoro autonomo" - è infatti essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dal citato art. 16. Inoltre - come la Corte ha ripetutamente affermato - in materia di prolungamento dell'età pensionabile, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità, col solo limite della manifesta arbitrarietà. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). - Sulla discrezionalità del legislatore, in generale, in ordine al prolungamento dell'età pensionabile, v. S. nn. 374/1992, 491/1991 e 440/1991, nonché O. nn. 252/1993, 349/1992, 362/1992 e 442/1992. red.: S.P.

    Art. 16 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Sentenza n. 451/1993

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1993

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sis…

    Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 16 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 2013 al 19 agosto 2014. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. tolto: 4 LUGLIO 2006 aggiunto: 24 GIUGNO 2014, N. tolto: 223 aggiunto: 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 4 AGOSTO 2006 aggiunto: 11 AGOSTO 2014, N. tolto: 248. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. aggiunto: 114

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;503~art16 · fonte del testo