Art. 46 — Sostituzione dell'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 49 (Obblighi del fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art46 · fonte del testo