L'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale puo' effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneita'. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalita' della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.

Testo vigente dal 22 maggio 1948

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;496~art2 · fonte del testo