Art. 3
I limiti, le condizioni e le modalita' di emissione del buoni verranno stabilite dal Ministro per il tesoro, che provvedera' con propri decreti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Testo vigente dal 21 maggio 1948
