Art. 1
La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244, e' autorizzata ad emettere, oltre alle obbligazioni previste dall'art. 5 del decreto citato, anche buoni fruttiferi, nominativi a scadenza fissa contro versamento della relativa valuta, da utilizzare esclusivamente per le operazioni di finanziamento che la Sezione stessa e' abilitata, ad effettuare ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.
Testo vigente dal 21 maggio 1948
