Art. 55 — Periodi di comando. Riapertura dei termini
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'avanzamento agli ufficiali trasferiti ai sensi degli articoli 53 e 54 non e' richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito nei ruoli di provenienza. In relazione a particolari esigenze funzionali e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto potra' essere disposta con decreto ministeriale la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di transito nei ruoli speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art55 · fonte del testo
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