Art. 36 — Cessazione dalla riserva
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'articolo 63 della legge 10 aprile 1964, n. 113 del 1954 e' sostituito dal seguente: "Art. 63 - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
tolto: a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
tolto: b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art36 · fonte del testo
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