Art. 13 — Commissioni ordinarie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. 295 parole tolte, 5 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta:
tolto: a) da un Tenente Generale, che la presiede;
tolto: b) da un Maggior Generale;
tolto: c) da 5 Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
tolto: d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
tolto: e) da un Colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta:
tolto: a) da un Ammiraglio di Squadra, che la presiede;
tolto: b) da quattro ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello;
tolto: c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta:
tolto: a) da un Generale di Squadra Aerea, che la presiede;
tolto: b) da quattro ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
tolto: c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione Generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale da valutare. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 5 OTTOBRE 2000 aggiunto: 15 MARZO 2010, N. tolto: 298. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art13 · fonte del testo
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