Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni:

  • a)alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densita', di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Cio' include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti ((causati da impianti fognari));
  • b)pericolosita' da alluvione: la probabilita' di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;
  • c)rischio di alluvioni: la combinazione della probabilita' di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali derivanti da tale evento.

Testo vigente dal 4 settembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 2010 al 4 settembre 2013. 6 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti tolto: non direttamente imputabili ad eventi meteorologici aggiunto: causati da impianti fognari;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49~art2 · fonte del testo