Ogni partita di prodotti a base di carne, la cui introduzione nel territorio delle Comunita' europee avvenga attraverso il territorio nazionale deve essere scortata, dopo i controlli di cui all'art. 8, da un certificato, in esemplare originale, conforme al modello di cui all'allegato A. Il certificato di cui al comma 1 deve:

  • a)essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;
  • b)essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione dei prodotti a base di carne verso il Paese destinatario;
  • c)essere redatto almeno nella lingua di tale Paese.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49~art9 · fonte del testo