Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina un Comitato di sorveglianza composto di tre membri scelti due tra i funzionari del Ministero del tesoro ed uno tra i funzionari del Ministero dei trasporti. Presidente del Comitato e' il funzionario del Ministero del tesoro piu' elevato in grado o piu' anziano. Il presidente convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri. Il Comitato ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti. Ai membri del Comitato di sorveglianza e' dovuto un compenso il cui ammontare e' stabilito dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.
Testo vigente dal 21 maggio 1948
