Il commissario liquidatore puo' fare transazioni, compromessi, rinucie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, consentire a riduzione di crediti, a cancellazioni di ipoteche, a restituzioni di pegni, a svincoli di cauzioni; puo' altresi' accettare eredita' e donazioni.
Testo vigente dal 21 maggio 1948
