Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro puo' revocare il commissario liquidatore, i vice commissari e i sub-liquidatori. L'azione di responsabilita' contro il commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione dei Ministri per i trasporti e per il tesoro.
Testo vigente dal 21 maggio 1948
