Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e le spese di giustizia, nonche' per le somme a credito segnate nel campione civile e nel registro di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il venti per cento sulle somme recuperate. La detta percentuale e' altresi' dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;486~art2 · fonte del testo
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