Il primo comma dell'art. 686 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art9 · fonte del testo