Il secondo comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art6 · fonte del testo