L'art. 11 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorita' competente e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art11 · fonte del testo