Il primo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art1 · fonte del testo