Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1993 al 19 marzo 2005. 329 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: 1) Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):
tolto: a) per la domanda di primo deposito.......... L. 50.000
tolto: b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:
tolto: 1) riguardante generi di una sola classe........ L. 100.000
tolto: 2) per ogni classe in piu'............... L. 50.000
tolto: 2) Registrazione per marchi collettivi:
tolto: a) per la domanda di primo deposito.......... L. 200.000
tolto: b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi............ L. 300.000
tolto: 3) Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione............... L. 200.000
tolto: 4) Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:
tolto: a) per lettera d'incarico............... L. 50.000
tolto: b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)....... L. 50.000
tolto: c) per la trascrizione di atto di trasferimento.... L. 120.000 Le note 1, 2 e 3 sono sostituite dalla seguente:
tolto: "Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito, della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;480~art80 · fonte del testo
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