Nei riguardi dei dipendenti contemplati nell'art. 1, per i quali cessa il procedimento di dispensa, e di quelli riassunti in servizio, ai sensi dell'art. 2, l'Amministrazione ha facolta' di promuovere giudizio disciplinare, qualora i fatti, per i quali fu pronunciata la dispensa ovvero fu iniziato il procedimento per la dispensa stessa, costituiscano infrazione disciplinare. Non si fa luogo al giudizio disciplinare se il dipendente, entro dieci giorni dalla data della contestazione degli addebiti, chiede di essere collocato a riposo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48~art4 · fonte del testo