L'art. 287 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' modificato come segue: "Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' annualmente stanziata la somma di lire tre milioni per gli scopi di cui all'art. 96 e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero".

Testo vigente dal 20 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;479~art1 · fonte del testo