E' elevata a lire 15.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, la somma di lire 2.000.000 autorizzata dal primo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e per contribuire, anche in concorso con enti e privati, al miglior assetto scientifico e didattico delle universita' e istituti superiori e dei rispettivi istituti scientifici.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
