L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente, e' sostituito dal seguente: "L'assegno speciale suddetto compete altresi' agli ufficiali collocati dal 1 gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale e' ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non puo', pero', in alcun caso superare tale somma".
Testo vigente dal 20 maggio 1948
