Art. 1
Con effetto dal 1 novembre 1942, e' istituita nelle piante organiche del personale di manovalanza delle nuove costruzioni ferroviarie, risultanti dall'allegato n. 1 al decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 778, la qualifica di capo squadra manovali con n. 5 posti di organico.
Testo vigente dal 19 maggio 1948
