Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.";
  • b)nell'articolo 10 il primo comma e' abrogato e al terzo comma le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
  • c)nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.

Testo vigente dal 8 gennaio 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473~art8 · fonte del testo