Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 10 giugno 2006. 412 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: All'articolo 32 del decreto 119/92:
tolto: a) al comma 1, dopo la parola: "prescritta" sono aggiunte le seguenti parole:", la cui validita' e' stabilita con decreto del Ministro della sanita'";
tolto: b) al comma 2:
tolto: 1) le parole da: "e su" ad "art. 34" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero della sanita' puo' autorizzare i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso a vendere direttamente ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 medicinali veterinari nelle varie tipologie previste e puo' autorizzare i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34. La vendita di cui al presente comma puo' essere effettuata anche nel caso in cui i titolari degli impianti di cui all'articolo 34 non sono autorizzati a detenere scorte;";
tolto: 2) le parole da: "che ne facciano" a "dell'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Le modalita' della vendita diretta di cui al presente comma, nonche' gli obblighi del farmacista responsabile sono disciplinati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31, comma 4.";
tolto: c) al comma 3, dopo la parola: "vendita" le parole da: "di premiscele" a: "psicotrope" sono sostituite dalle seguenti: "di medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate nonche' di specialita' medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e betaagonisti";
tolto: d) dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma: "3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 3, il Ministero della sanita' puo' autorizzare la vendita, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile, dei medicinali veterinari per uso orale contenenti chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari destinati al trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo, tenendo conto:
tolto: 1) delle caratteristiche delle confezioni;
tolto: 2) della quantita' e concentrazione del principio attivo contenuto nella confezione;
tolto: 3) delle modalita' d'uso;
tolto: 4) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione.";
tolto: e) al comma 4, tra la parola: "farmacista" e la parola: "conservare" sono inserite le seguenti: "in farmacia nonche' i grossisti e i fabbricanti di cui al comma 2, limitatamente ai medicinali veterinari di cui al comma 3, devono";
tolto: f) al comma 5, dopo la parola: "ispezione" le parole: "per verificare" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso della quale verifica anche".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;47~art16 · fonte del testo
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