Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministro della sanita' funge da organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e con la Commissione. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 aprile del 2000, il Ministro della sanita' trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 12 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo. Nella relazione dovranno essere specificati:

  • a)criteri di elaborazione del programma;
  • b)numero e natura dei controlli effettuati;
  • c)risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate;
  • d)azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

Testo vigente dal 5 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460~art13 · fonte del testo