Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministero della salute costituisce l'organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e la Commissione europea. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, il Ministro della salute trasmette alla Commissione europea una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 17 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo. Nella relazione dovranno essere specificati:

  • a)criteri di elaborazione del programma;
  • b)numero e natura dei controlli effettuati;
  • c)risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate;
  • d)azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

Testo vigente dal 22 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223~art18 · fonte del testo