Provvedimento abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Provvedimento abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1960 al 25 novembre 1973. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non piu' di uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari. L'indennita' medesima e' computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce. 1aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;460~artunico · fonte del testo
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