Il trasferimento dei beni di cui all'articolo precedente, indicati negli elenchi sub A) e sub B) allegati al presente decreto, nonche' di ogni altro rapporto giuridico, ha effetto dalla data di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La consegna avviene mediante verbali sottoscritti dalle parti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni consegnati alla Regione. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto dovuto in base alla legge, fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte della Regione. Alla formazione di eventuali elenchi correttivi o integrativi di quelli di cui allegati sub A) e sub B) del presente decreto, si provvede, d'accordo tra le parti, entro dodici mesi decorrenti dalla data di consegna. Essi producono effetti dalle rispettive date di consegna.

Testo vigente dal 28 marzo 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-21;46~art2 · fonte del testo