I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione. La relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire alla regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione. A decorrere dalla data di consegna, i proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano in ogni caso alla regione. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne da' comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 gennaio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-21;259~art2 · fonte del testo