((E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreche' il comando o distacco non sia gia' previsto da disposizioni di leggi speciali)). Tutto il personale insegnante e non insegnante attualmente comandato o distaccato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici scolastici provinciali, ad eccezione di quello addetto al Monte pensioni, dovra' essere gradualmente restituito alle sue specifiche funzioni.

Testo vigente dal 21 maggio 1950

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1948 al 21 maggio 1950. 1 parola tolta, 15 parole aggiunte.

E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli tolto: Uffici aggiunto: uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzioneaggiunto: , sempreche' il comando o distacco non sia gia' previsto da disposizioni di leggi speciali. Tutto il personale insegnante e non insegnante attualmente comandato o distaccato, a qualsiasi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;454~art4 · fonte del testo