((E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreche' il comando o distacco non sia gia' previsto da disposizioni di leggi speciali)). Tutto il personale insegnante e non insegnante attualmente comandato o distaccato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici scolastici provinciali, ad eccezione di quello addetto al Monte pensioni, dovra' essere gradualmente restituito alle sue specifiche funzioni.
Testo vigente dal 21 maggio 1950
