Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono sempre cumulabili con l'indennita' di Polizia tributaria, nonche' con l'indennita' di missione quando quest'ultima e' dovuta per missioni effettuate nell'ambito della circoscrizione del reparto ammesso alla corresponsione delle speciali indennita' di cui al presente decreto. Le indennita' medesime non competono nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non sono computabili agli effetti della pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;451~art3 · fonte del testo
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