Le navi da passeggeri battenti bandiera italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al comma 3, alle seguenti visite:

  • a)una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
  • b)una visita periodica ogni dodici mesi;
  • c)visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3. Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.

Testo vigente dal 23 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2012 al 23 giugno 2020. 133 parole tolte, 87 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: V i s i t e

tolto: 1.Le navi da passeggeri tolto: nuove battenti bandiera italiana sono sottoposte tolto: dalle Autorita' marittimeaggiunto: , con le modalita' di cui al comma 3, alle seguenti visite:

c) visite tolto: occasionali. 2. Le navi da passeggeri esistenti aggiunto: addizionali quando se ne verifichi la necessita'. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana tolto: sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite:

tolto: a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto quando adibita a viaggi nazionali nello Stato;

tolto: b) una visita periodica ogni dodici mesi;

tolto: c) visite occasionali. 3. Leaggiunto: , tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italianaaggiunto: , tenute a conformarsi, in base alle disposizioni tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 4, comma tolto: 6 aggiunto: 5, ai requisiti del codice aggiunto: di sicurezza per le unita' tolto: veloci (HSC aggiunto: a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte tolto: dalle Autorita' marittime alle visite previste tolto: dal codice stesso. 4. aggiunto: dai rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3. Le visite di cui ai commi 1tolto: , 2 e 3 sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e dal titolo II, capitolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonche' aggiunto: e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e aggiunto: gli orientamenti specificati nella tolto: Risoluzione aggiunto: risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo. tolto: 5. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le tolto: norme contenute nella aggiunto: disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45~art7 · fonte del testo