Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1948 al 9 ottobre 2010. 255 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali generali e superiori collocati nella riserva a norma del precedente articolo si considerano cessati dal servizio permanente in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e ad essi compete il trattamento economico stabilito dal decreto stesso. Coloro che appartengono ai ruoli ed ai gradi previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, sono computati nelle aliquote degli ufficiali da collocare nella riserva fissate nel decreto stesso. Gli ufficiali inferiori collocati nella riserva a norma del precedente articolo si considerano parimenti cessati dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel citato regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e ad essi compete il trattamento economico stabilito dal decreto stesso. Quelli di essi che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 369, liquidano pero' la indennita' per una volta tanto ivi prevista. Inoltre e' ad essi accordato per un periodo di due anni un assegno mensile pari al trattamento loro spettante nel servizio permanente a titolo di stipendio, indennita' militare e indennita' carovita. A tal fine, lo stipendio e l'indennita' militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento nella riserva, mentre per l'indennita' di carovita si terra' conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita. Gli ufficiali che lasceranno il servizio per soppressione dei ruoli, pretermessi all'avanzamento, continueranno nella posizione di servizio permanente fino alla definizione della posizione di avanzamento e sono computati nelle 800 unita' di cui al successivo art. 16.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;45~art5 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.