Con decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato, nella prima attuazione del presente decreto, a stabilire condizioni e modalita' per la concessione di cui agli articoli precedenti.

Testo vigente dal 15 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;446~art3 · fonte del testo