Art. 13 — Dimissione dal corso
Articolo soppresso dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200.
Abrogato dal 11 giugno 1995
Articolo soppresso dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200.
Abrogato dal 11 giugno 1995
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1992 al 11 giugno 1995. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono dimessi dal corso gli assistenti che:
tolto: a) dichiarano di rinunciare al corso;
tolto: b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di dieci giorni, anche se non consecutivi. Nel caso di infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico- fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Gli assistenti di sesso femminile, la cui assenza oltre dieci giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli assistenti responsabili di infrazione punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore della scuola.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art13 · fonte del testo
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