All'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato col regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, dal regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1234 e dalla legge 4 dicembre 1939, n. 2026, e' sostituito il seguente: "Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente nominato dal Ministro per le finanze e di diciotto membri effettivi e tre supplenti ripartiti come segue:

  • a)tre delegati dei quali due scelti dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive Amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola e commerciale;
  • b)nove delegati effettivi e tre supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, d'accordo con i Ministri per le finanze, per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, che saranno proposti al detto Ministro, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Ministro stesso;
  • c)il direttore generale delle Dogane e imposte indirette;
  • d)il direttore generale del Commercio interno e quello dell'Industria e miniere, presso il Ministero dell'industria e del commercio;
  • e)il direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e relativo coordinamento, per il commercio di deposito e di transito e per gli affari doganali e quello per gli accordi commerciali presso il Ministero per il commercio con l'estero;
  • f)il direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono. Con le stesse attribuzioni di cui al comma precedente interviene alle adunanze il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, o il funzionario che lo sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione. I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio quando siano chiamati per sostituire, nei casi di assenza, i delegati effettivi di cui alla lettera b). L'ufficio di segretario del Collegio e' tenuto da uno dei funzionari addetti all'Ufficio tecnico centrale delle dogane, di grado non inferiore al 7°. Per la validita' delle deliberazioni del Collegio e' necessaria la presenza di piu' della meta' dei suoi membri, fra i quali almeno cinque dei delegati effettivi, o supplenti di cui alla lettera b) del presente articolo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' di voti, ha la preponderanza quello del presidente, o in sua assenza del vice-presidente".

Testo vigente dal 15 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;443~art1 · fonte del testo