Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, e prorogato dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell'art. 524 del Codice di procedura penale.

Testo vigente dal 14 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439~art1 · fonte del testo