Art. 430 — Ricorso per annullamento

[1]Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non e' ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero.

[2]Nei casi in cui il ricorso e' ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392.

[3]Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1957

    Illegittimità dichiarata
    8 luglio 1957

    I termini previsti in alcune disposizioni transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento dell'attività legislativa non hanno carattere perentorio, per cui la loro inosservanza può soltanto determinare responsabilità di natura politica e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o modificati. Di conseguenza, il mancato riordinamento del Tribunale supremo militare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, prescritto dal secondo comma della VI disposizione transitoria, non ne ha comportato la scomparsa ne' ha reso costituzionalmente illegittime - per contrasto con il principio dell'unità della giurisdizione di cui all'art. 111 Cost. - le norme attualmente vigenti sulla composizione e competenza di detto organo, almeno fino a quando il legislatore ordinario non avrà provveduto a specificare le modalità di adattamento della sua struttura e delle sue funzioni, in attuazione dell'obbligo impostogli dai costituenti. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 387, 401, 430, 431 cod. pen. mil. di pace ed artt. 43 e segg. dell'ordinamento giudiziario militare di pace. Cfr.: sent. n. 41 del 1957.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 285 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art430 · fonte del testo