Art. 2
L'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 14 maggio 1948
L'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 14 maggio 1948
1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Tribunale di Bolzano) degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 d.lgs. 9 aprile 1948 n. 437 (Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari) - laddove subordinano la concessione della proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, ad un provvedimento discrezionale con cui il Ministro di grazia e giustizia dichiari l'eccezionalità dell'evento, e sottopongono alla sua discrezionalità il diritto del cittadino di compiere atti essenziali alla difesa fino alla scadenza del termine perentorio - ritenuti in contrasto con l'art. 24 Cost., per un riesame della rilevanza della questione sollevata, tenuto conto che è stato, 'medio temporè emanato il decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 luglio 1998 con il quale sono stati prorogati i termini di decadenza, in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della Corte di Appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, nei giorni del 29 e 30 settembre 1997 (nella specie, la tempestiva notifica dell'impugnazione incidentale era stata impedita dallo sciopero nazionale dei collaboratori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, indetto per i giorni del 29 e 30 settembre 1997). red.: S. Di Palma
Art. 1 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 2 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 436 c.p.c. · Art. 24 cost.
Il d.lg. 9 aprile 1948, n. 437, che disciplina la proroga dei termini di decadenza in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, trova applicazione anche in caso di irregolare funzionamento derivante da sciopero del personale delle poste, che rende inoperante il servizio delle notificazioni giudiziarie a mezzo posta.
Art. 1 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 2 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 87 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;437~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.