Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui e' pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.

Testo vigente dal 14 maggio 1948

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 462/1998

    Altra decisione
    30 dicembre 1998

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Tribunale di Bolzano) degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 d.lgs. 9 aprile 1948 n. 437 (Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari) - laddove subordinano la concessione della proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, ad un provvedimento discrezionale con cui il Ministro di grazia e giustizia dichiari l'eccezionalità dell'evento, e sottopongono alla sua discrezionalità il diritto del cittadino di compiere atti essenziali alla difesa fino alla scadenza del termine perentorio - ritenuti in contrasto con l'art. 24 Cost., per un riesame della rilevanza della questione sollevata, tenuto conto che è stato, 'medio temporè emanato il decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 luglio 1998 con il quale sono stati prorogati i termini di decadenza, in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della Corte di Appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, nei giorni del 29 e 30 settembre 1997 (nella specie, la tempestiva notifica dell'impugnazione incidentale era stata impedita dallo sciopero nazionale dei collaboratori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, indetto per i giorni del 29 e 30 settembre 1997). red.: S. Di Palma

    Art. 1 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 2 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 436 c.p.c. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 191/1971

    Questione infondata
    30 novembre 1971

    Il d.lg. 9 aprile 1948, n. 437, che disciplina la proroga dei termini di decadenza in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, trova applicazione anche in caso di irregolare funzionamento derivante da sciopero del personale delle poste, che rende inoperante il servizio delle notificazioni giudiziarie a mezzo posta.

    Art. 1 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 2 Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari · Art. 87 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;437~art1 · fonte del testo