Nei casi in cui si faccia luogo a delega a sensi del precedente articolo, potra' essere corrisposta agli enti delegati e all'Ordinario diocesano una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni dettagliatamente periziati risultanti dal progetto approvato, restando escluse dal computo le maggiori somme da corrispondersi eventualmente per revisione dei prezzi contrattuali. La predetta percentuale sara' entro tale limite massimo graduata in relazione all'importanza delle prestazioni, alla entita' dei lavori, alla loro natura alla localita' in cui ricadono e ad altre circostanze analoghe.

Testo vigente dal 14 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;435~art2 · fonte del testo